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Trasparenza

Finalità e definizioni

Art. 1. (Finalità, princìpi e ambito di applicazione)

1. La Repubblica assicura la dignità delle scelte personali in materia di disposizione del proprio corpo nell’evenienza del decesso, in un quadro di rispetto delle idee, delle convinzioni e dei sistemi valoriali.

2. La presente legge disciplina il complesso delle funzioni in ambito cimiteriale e di polizia mortuaria, al fine di tutelare l’interesse degli utenti dei servizi e di uniformare le attività pubbliche e gestionali ai princìpi di evidenza scientifica, efficienza, economicità ed efficacia delle prestazioni. La presente legge disciplina altresì le prestazioni dei servizi funebri libero imprenditoriali svolti secondo le previsioni degli articoli 7 ed 8.

3. In particolare, la presente legge:

a) definisce le funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali e individua i compiti dei comuni e delle aziende sanitarie locali (ASL), le modalità di svolgimento delle loro funzioni e dei loro servizi, negli ambiti delle rispettive competenze;

b) disciplina le procedure relative alla polizia mortuaria, anche per quanto attiene ai profili igienico-sanitari;

c) armonizza, nell’ambito della polizia mortuaria, le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti;

d) regolamenta le condizioni e i requisiti per l’esercizio delle attività funebri affinché le stesse siano svolte nel rispetto delle finalità e delle garanzie di cui alla presente legge.

4. La costruzione e la gestione dei cimiteri pubblici sono considerate attività di rilevanza generale. I cimiteri pubblici sono assoggettati al regime dei beni demaniali e costituiscono memoria storica della collettività di riferimento anche al fine di assolvere alla loro funzione, nei riguardi delle comunità locali, secondo i diversi usi funerari.

5. Le funzioni cimiteriali comprendono l’insieme delle attività inerenti la disponibilità, la custodia, il mantenimento o l’ampliamento del demanio cimiteriale, l’accettazione dei defunti nel cimitero nonché le operazioni cimiteriali di inumazione ed esumazioni istituzionali. Sono operazioni cimiteriali a domanda individuale i servizi cimiteriali relativi a tumulazione, cremazione, esumazione, estumulazione e traslazione di defunti o dispersione delle loro ceneri all’interno delle strutture e sono eseguibili, su mandato degli aventi diritto sui defunti, da soggetti esercenti l’attività funebre.

6. È garantita a tutti i cittadini la libertà di manifestazione del lutto e la libertà di scegliere il tipo di sepoltura dei propri defunti, nel rispetto delle volontà eventualmente espresse, delle tradizioni e del credo religioso.

7. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:

a) per «salma» si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell’accertamento della morte;

b) per «cadavere» si intende la salma, dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o dell’accertamento della morte ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente;

c) per «resto mortale» si intende un cadavere, in qualsiasi stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni di inumazione o di tumulazione aerata, ovvero venti anni di tumulazione stagna. Qualora il periodo di inumazione ordinaria sia stabilito in misura inferiore, il termine di dieci anni è da considerare corrispondentemente abbreviato;

d) per «attività di polizia mortuaria» si intendono le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti individuati dalla presente legge;

e) per «attività funebri» si intendono le attività imprenditoriali, svolte congiuntamente nel rispetto delle norme UNI EN 15017:2006 e delle ineludibili esigenze di sanità, di ordine pubblico, di sicurezza e di ottemperanza degli obblighi contrattuali assunti con i dolenti, dai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, e della necessaria idoneità tecnico professionale ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di fornire le seguenti prestazioni e servizi:

1) disbrigo, in nome e per conto dei familiari o di altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona;

2) preparazione, vendita e fornitura di casse mortuarie e di eventuali articoli funebri, in occasione del funerale, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela sanitaria;

3) trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, decesso o deposizione, al cimitero o all’impianto di cremazione;

4) ricomposizione del cadavere mediante sua vestizione, tanatocosmesi e tanatoprassi;

5) eventuale gestione di case funerarie;

f) per «attività necroscopiche» si intendono le attività obbligatorie poste in essere:

1) dal comune, in forma singola o associata, eseguite direttamente, gestite con le modalità previste per i servizi pubblici locali o affidate con le procedure ad evidenza pubblica previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero, con criteri di turnazione, a soggetti in possesso delle prescritte autorizzazioni di impresa funebre, che provvede:

1.1) in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse dei familiari e di mancanza di altri soggetti che possano provvedere, qualora sia necessario eseguire il trasporto, la sepoltura nel cimitero e la fornitura della semplice bara da inumazione o da cremazione. Per «disinteresse» si intende la situazione in cui il trasporto e la sepoltura di una persona defunta non sono effettuati entro sei giorni dal suo decesso, fatte salve particolari circostanze, nelle quali il comune può disporre l’eventuale differimento del termine;

1.2) su disposizione dell’autorità giudiziaria, o anche dell’autorità sanitaria per esigenze igienico-sanitarie, quando si debba provvedere alla raccolta e al trasporto di una salma o di un cadavere in un obitorio, in un deposito di osservazione o in un servizio mortuario del Servizio sanitario nazionale;

2) dal servizio sanitario regionale, per le operazioni quali il deposito di osservazione, l’obitorio, il servizio mortuario e le attività di medicina necroscopica. Gli istituti di medicina legale e delle assicurazioni svolgono funzioni obitoriali nel territorio della ASL di riferimento;

g) per «attività cerimoniale funebre» si intendono le manifestazioni di cordoglio e di commemorazione di defunti da parte di chi partecipa alle esequie svolte in ambiti civili o religiosi. Tali attività possono comportare l’accoglimento e la temporanea permanenza di feretri o di urne cinerarie in luoghi predisposti per le cerimonie per lo svolgimento dei riti del commiato, intendendosi per tali le chiese e gli altri luoghi di culto, le case funerarie, le sale del commiato e le strutture di accoglienza nel cimitero o nel crematorio nonché le camere ardenti allestite presso enti pubblici per defunti ritenuti degni di particolari onoranze. In particolare:

1) per «casa funeraria» si intende la struttura privata gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell’attività funebre, in possesso diretto dei requisiti stabiliti dalla presente legge, ove, a richiesta dei familiari del defunto, in apposite sale attrezzate, sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso le abitazioni private o le strutture sanitarie e ospedaliere, in vista della composizione, della vestizione e dell’osservazione della salma, nonché dell’imbalsamazione e della tanatoprassi, della custodia e dell’esposizione del cadavere e delle attività di commemorazione e di commiato del defunto. I feretri sigillati possono sostare presso la casa funeraria per brevi periodi, in attesa del trasporto e in vista dell’inumazione, della tumulazione o della cremazione;

2) per «sala del commiato» si intende la sala, collocata all’interno della casa funeraria o, eventualmente, anche nel cimitero o nel crematorio, ma comunque al di fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, adibita all’esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in un feretro chiuso;

h) per «trasporto funebre» si intende il trasporto della salma o del cadavere dal luogo di decesso a ogni altra destinazione prevista dalla presente legge, eseguito con mezzi e personale idonei dai soggetti abilitati all’esercizio dell’attività funebre;

i) per «tanatoprassi» si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione e per «tanatocosmesi» si intendono i trattamenti di preparazione del corpo del defunto per la sua esposizione.

 

Competenze e attribuzioni

Art. 3. (Compiti e attribuzioni delle regioni)

1. Le regioni esercitano compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, in conformità ai princìpi di efficacia, di efficienza e di sussidiarietà.

2. La giunta regionale, con delibera adottata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce o concorre a definire, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze e in attuazione dei princìpi di cui alla presente legge:

a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;

b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale;

c) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre;

d) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l’esercizio dell’attività funebre e la relativa certificazione, in conformità a quanto previsto dalla presente legge;

e) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;

f) l’elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione;

g) i criteri per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale;

h) i criteri e gli obiettivi in materia di controllo, trasparenza e informazione dei servizi funebri;

i) le modalità per la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese funebri autorizzate e dei direttori tecnici autorizzati dai comuni, garantendo che gli stessi siano consultabili liberamente in via telematica;

l) le modalità per la formazione e l’aggiornamento professionali, nei limiti di quanto previsto dalla presente legge.

Art. 4. (Compiti e attribuzioni dei comuni)

1. Il comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori e in particolare:

a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;

b) assicura spazi o locali pubblici idonei ad accogliere il feretro sigillato per lo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;

c) adotta il regolamento di polizia mortuaria che stabilisce le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali;

d) assicura il trasporto e il servizio funebre in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all’obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;

e) esercita i poteri di rilevamento delle imprese funebri;

f) esercita poteri di vigilanza e di controllo, avvalendosi, per gli aspetti igienico-sanitari, delle ASL.

Art. 5. (Programmazione territoriale)

1. L’esercizio dell’attività funebre è sottoposto alla programmazione territoriale al fine di assicurare le migliori funzionalità e produttività dei servizi resi agli utenti, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di concorrenza, assicurando il maggior equilibrio possibile tra offerta e capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e di quella fluttuante.

2. La programmazione territoriale di cui al comma 1 è definita dalle regioni quali enti primari di programmazione, tenendo in considerazione il rapporto tra la popolazione e il numero di sedi autorizzate. Tale programmazione territoriale deve prevedere che, fatte salve le sedi dei soggetti esercenti l’attività funebre già insediate alla data di entrata in vigore della presente legge e rispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge, il numero delle sedi autorizzabili, sia proporzionale al numero degli abitanti residenti in macroaree territoriali vaste ed omogenee anche se extracomunali o interprovinciali definite dalle regioni in ragione di una autorizzazione ogni 15.000 abitanti.

3. I criteri di autorizzazione di cui al comma 2 si applicano sia alle sedi principali dei soggetti esercenti l’attività funebre sia alle sedi secondarie degli stessi.

Art. 6. (Compiti delle ASL)

1. Le ASL, nei limiti delle proprie competenze:

a) assicurano il servizio di medicina necroscopica;

b) impartiscono prescrizioni a tutela della salute pubblica;

c) esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo per gli aspetti igienico-sanitari;

d) rilasciano i pareri, le certificazioni e i nulla osta previsti dalla presente legge, ivi compresi quelli afferenti le sedi dei soggetti esercenti l’attività funebre e le autorimesse per i carri funebri.

 

Disciplina dell'attività funebre

Art. 7. (Attività funebre)

1. L’attività funebre costituisce attività imprenditoriale attinente alla salute pubblica e alla pubblica sicurezza, con preminenti aspetti di natura igienico-sanitaria, e assicura l’esercizio in forma congiunta dei seguenti servizi:

a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e l’organizzazione delle onoranze funebri;

b) vendita di casse e di altri articoli funebri, in occasione del funerale;

c) preparazione del defunto, sua vestizione e confezionamento del feretro;

d) trasferimento durante il periodo di osservazione e di trasporto funebre;

e) trattamenti di tanatocosmesi e di tanatoprassi;

f) recupero di cadaveri, su disposizioni dell’autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;

g) eventuale gestione di case funerarie;

h) previdenza funeraria.

2. L’esercizio dell’attività funebre è consentito unicamente alle imprese, anche in forma societaria, in possesso dell’apposita autorizzazione rilasciata dal comune, valevole per l’intero territorio nazionale, ove esse hanno le proprie sedi, previo accertamento della sussistenza e della permanenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge, dalle regioni e dai comuni, nei limiti delle rispettive competenze.

3. Sono vietati nell’attività funebre l’intermediazione e il procacciamento di affari rivolto all’acquisizione e all’esecuzione di servizi funebri e di attività ed essi connesse e complementari, anche ad opera di persone solo indirettamente riconducibili a soggetti autorizzati all’esercizio di tale attività.

4. L’attività funebre rientra tra le prestazioni di servizio disciplinate dall’articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

5. Il conferimento dell’incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la redazione del preventivo per il funerale, la vendita delle casse e di articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale deve essere svolta solo nelle sedi dei soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività funebre o, eccezionalmente e su richiesta degli interessati, presso l’abitazione del defunto e dell’avente titolo, purché non all’interno di strutture sanitarie e socio-assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.

6. È fatto assoluto divieto di svolgere attività di pompe funebri o di trasporto funebre o di proporre servizi e forniture concernenti l’attività funebre, nonché l’attività marmorea e lapidea:

a) all’interno di strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese le residenze per anziani e altre strutture socio-sanitarie, socio-assistenziali e residenziali, nonché i relativi servizi mortuari;

b) all’interno di obitori e dei locali di osservazione delle salme;

c) all’interno dei cimiteri e nei locali comunali;

d) nell’ambito dell’esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie, assistenziali, ivi compreso il servizio di ambulanza o di trasporto degenti.

7. I soggetti autorizzati all’esercizio di impresa funebre non possono:

a) gestire obitori, depositi di osservazione e camere mortuarie nelle strutture sanitarie, di ricovero e cura;

b) gestire strutture sanitarie, di ricovero e cura, strutture socio-sanitarie e strutture socio-assistenziali, pubbliche o private, nonché servizi sanitari, parasanitari e assistenziali;

c) gestire servizi cimiteriali istituzionali;

d) gestire servizi di ambulanza, ivi compreso il trasporto di malati o degenti;

e) gestire il servizio comunali di pubbliche affissioni.

f) gestire forni crematori.

8. Le attività svolte in contrasto con quanto previsto al comma 7 cessano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Per i comuni montani ricompresi nei territori classificati montani o svantaggiati, o per le loro forme associative, con popolazione complessiva inferiore a tremila abitanti, per garantire la continuità dei servizi cimiteriali istituzionali è ammessa deroga al regime di incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali e l’attività di onoranze funebri.


Art. 8. (Impresa funebre)

1. Le attività funebri sono attività imprenditoriali erogate secondo princìpi di concorrenza nel mercato e con modalità che difendono l’effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto.

2. I servizi funebri sono erogati da soggetti che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, nonché di risorse umane, strumentali e finanziarie idonee e adeguate, sono titolari dell’apposita autorizzazione comunale.

3. Ogni impresa funebre è libera nella determinazione dei propri listini dei prezzi delle forniture e dei servizi.

4. Le imprese funebri, qualora esercitino attività in mercati paralleli, quali quelli relativi alla gestione cimiteriale o dei forni crematori, sono obbligate alla separazione societaria, intesa come svolgimento distinto con società o con soggetti, comunque denominati, dotati di separata personalità giuridica e di organizzazione distinta e adeguata di mezzi e risorse ivi compreso il personale.

5. Chi intenda avvalersi delle prestazioni delle imprese funebri conferisce loro mandato scritto ivi indicando le legittimazioni conferite alle stesse. L’impresa funebre, nel momento della sottoscrizione del mandato ad operare in nome e per conto degli aventi titolo sul defunto per l’organizzazione del funerale, ha obbligo di redigere un preventivo con l’indicazione analitica minimale delle prestazioni di beni e servizi.


Art. 9. (Requisiti dei soggetti esercenti l’attività funebre e dei soggetti a essa collegati)

1. Ogni impresa funebre, per essere autorizzata allo svolgimento della propria attività nei limiti previsti dalla programmazione territoriale, deve operare nel rispetto della normativa UNI EN 15017:2006 e documentare e certificare la disponibilità continuativa delle seguenti risorse:

a) una sede idonea e adeguata per la trattazione degli affari, comprendente una sala di esposizione per gli articoli funebri;

b) una o più auto funebri adibite al trasporto di salme e di cadaveri per il trasporto funebre e un’apposita rimessa avente requisiti di idoneità secondo la normativa vigente e verificati dalle ASL. Tali autorimesse devono disporre di adeguate dotazioni per la pulizia e la sanificazione del vano adibito alle salme e cadaveri dell’auto funebre;

c) almeno un direttore tecnico, stabilmente assunto con regolare rapporto di lavoro con il richiedente l’autorizzazione eventualmente coincidente con il titolare o legale rappresentante della stessa, che sia in possesso dei relativi requisiti formativi. Il direttore tecnico è responsabile dello svolgimento dell’attività funebre;

d) un addetto abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, in possesso dei relativi requisiti formativi stabilmente assunto con regolare contratto di lavoro con il richiedente l’autorizzazione;

e) dipendenti con funzioni di necroforo in numero non inferiore a quattro unità lavorative annue (ULA) costituente organico medio annuo, come definito dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005. Tale personale deve essere assunto con regolare contratto di lavoro, in base a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dalla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e in possesso dei relativi requisiti formativi.

2. L’effettiva disponibilità congiunta dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e e), può essere comprovata anche mediante la stipulazione, esclusivamente con un’altra impresa funebre autorizzata, di un contratto di appalto di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale lo svolgimento dell’attività o ricorrendo all’attivazione di processi di integrazione come le associazioni in partecipazione di cui all’articolo 2549 del codice civile, la costituzione di consorzi con attività esterna di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile o di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile. Il rapporto registrato di consorzio, società consortile e associazione in partecipazione, nonché il contratto di appalto, deve avere durata e contenuto idoneo a garantire in via continuativa e funzionale lo svolgimento dell’attività funebre e deve esplicitare che gli elementi tipici dell’attività funebre, quali la composizione della salma e l’incassamento, il trasporto di salma, la chiusura e sigillatura del feretro ed il trasporto di cadavere, vengono svolti direttamente dall’impresa funebre che fornisce l’effettiva disponibilità congiunta dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) ed e), nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene, di sicurezza e del lavoro. Di tali rapporti e contratti è data adeguata comunicazione e informazione all’utente finale, all’atto del conferimento del mandato, con gli strumenti e con le modalità previsti dalla presente legge.

3. Ai fini della dimostrazione dell’effettiva disponibilità dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) ed e), non è ammesso il ricorso a strumenti quali le associazioni temporanee di impresa ed alle reti d’impresa.

4. Per i soggetti in possesso diretto dei requisiti di cui al comma 1, qualora il direttore tecnico e l’addetto abilitato alla trattazione affari di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 1 svolgano anche le mansioni di necroforo, possono essere computati ai fini del requisito di cui al comma 1, lettera e).

5. Le imprese funebri, le associazioni in partecipazione, i consorzi o le società consortili che garantiscono la disponibilità congiunta dei requisiti nei casi di cui al comma 2, devono essere autorizzate all’esercizio dell’impresa funebre dimostrando la disponibilità autonoma, ovvero senza il ricorso a soggetti interni od esterni, dei requisiti di cui al comma 1 e delle seguenti dotazioni minime adeguate alle attività svolte:

a) una sede;

b) un organico medio annuo di almeno dieci ULA, con mansioni di necrofori assunti direttamente con regolare contratto di lavoro ai sensi del comma 1, lettera e);

c) almeno tre auto funebri e relativa autorimessa ;

d) un’ulteriore ULA per ogni contratto di fornitura, di servizi o di agenzia sottoscritto oltre al quinto o comunque eccedente il numero massimo di contratti che, in base a quanto stabilito dalle regioni in relazione alla tipologia delle imprese funebri presenti nel territorio d’area vasta, è possibile svolgere in caso di possesso dei requisiti minimi di cui alle lettere b) c);

e) un’ulteriore auto funebre per ogni quattro ULA aggiuntive.

6. L’apertura di eventuali e ulteriori sedi secondarie che devono essere comunque idonee e adeguate allo svolgimento della medesima attività, è soggetta ad apposita autorizzazione comunale rilasciata secondo i criteri della pianificazione territoriale regionale di cui all’articolo 5, ed è subordinata alla presenza di un ulteriore addetto alla trattazione degli affari, responsabile della stessa, in possesso di regolare e stabile contratto di lavoro direttamente con il richiedente l’autorizzazione e diverso da quelli utilizzati nelle altre sedi.

7. L’impresa funebre autonomamente in possesso dei requisiti di cui al comma 1, al solo scopo di assicurare la normale gestione e la regolare prestazione dei servizi a essa commissionati, qualora in via non continuativa e per i picchi di servizi non possa provvedervi con la propria organizzazione, può avvalersi di altre imprese funebri autorizzate in possesso di mezzi e di risorse sufficienti mediante la sottoscrizione di formali contratti di diritto privato, compresa la costituzione di rapporti di aggregazione aziendale e di reti di imprese. Dei contratti e dei rapporti aziendali deve essere data informazione sia agli utenti, all’atto del conferimento del mandato, sia alle pubbliche amministrazioni, in occasione della presentazione della richiesta di autorizzazione al trasporto e, comunque, agli organi deputati alla vigilanza e al controllo delle attività funebri.

8. Presso ciascuna regione è istituito un elenco dei soggetti esercenti l’attività funebre autorizzati dai comuni e dei direttori tecnici addetti alla trattazione degli affari. Tale elenco deve essere consultabile con strumenti di ricerca telematici.


Art. 10. (Requisiti del personale dei soggetti esercenti l’impresa funebre e dei soggetti a essa collegati)

1. Il personale che, a qualsiasi titolo, svolge attività funebre deve essere in possesso dei requisiti formativi validi nel territorio nazionale, da determinare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro della salute, sentite le federazioni di settore operanti su scala nazionale.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità della formazione professionale del personale di cui al medesimo comma 1, fermi restando i livelli di concertazione e di coinvolgimento delle rappresentanze di settore e le competenze regionali.

3. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 1, i titoli formativi abilitanti alla professione sono stabiliti dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

4. Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti alla professione del personale di cui al comma 1 possono essere indetti dalle federazioni di settore operanti su scala nazionale prevedendo almeno sessanta ore di formazione individuale. I corsi di formazione già svolti e istituiti dalle regioni alla medesima data di entrata in vigore restano validi e sono riconosciuti a tutti gli effetti di legge; tali corsi devono essere integrati da un percorso formativo di aggiornamento della durata di ore otto sui contenuti della presente legge.

5. È ammesso l’utilizzo nelle attività funebri di personale con titoli abilitanti rilasciati in altri Paesi membri dell’Unione europea che attestino un livello di formazione almeno pari a quello previsto dalla Repubblica italiana, salvo integrazione con specifici corsi.

6. I soggetti esercenti l’attività funebre in possesso di certificazione ISO 9001:2008 o UNI EN 15017:2006 possono conseguire l’abilitazione mediante corsi indetti ai sensi del comma 4 che prevedono una formazione individuale minima ridotta pari a trenta ore.

7. L’attività funebre, in qualsiasi forma esercitata, è preclusa alle persone dichiarate fallite o incorse in alcuno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a chi ha riportato:

a) condanna definitiva per uno dei reati di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;

b) condanna definitiva per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni;

c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;

d) condanna alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte ovvero dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

e) sottoposizione alle misure previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) contravvenzioni accertate e definitive per violazioni al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro non conciliabili in via amministrativa.

8. Le condizioni ostative di cui al comma 7 si applicano al titolare, al legale rappresentante, al direttore tecnico, ai prestatori d’opera nonché a tutto il personale di nuova assunzione.


Art. 11. (Accertamento dei requisiti)

1. L’accertamento dei requisiti per l’esercizio delle attività funebri è effettuato dai comuni e dalle ASL esercitando le funzioni a essi attribuite dalla presente legge.

2. Ai fini dell’accertamento di cui al comma 1 del presente articolo, le imprese, entro i termini stabiliti dalla giunta regionale con la delibera di cui all’articolo 3, comma 2, devono munirsi della certificazione attestante il possesso dei requisiti.

3. La certificazione di cui al comma 2 è rilasciata annualmente, su richiesta delle imprese funebri, dagli organi certificatori individuati dalle regioni, nei quali è prevista la presenza dei rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale.

4. La certificazione ha validità annuale, è soggetta a revisione generale triennale ed è trasmessa a cura degli organi certificatori ai comuni in cui le imprese hanno le proprie sedi.

5. La mancata acquisizione o presentazione della certificazione equivale a carenza dei requisiti e comporta l’immediata cessazione dell’attività.

 

Art. 12. (Mandato)

1. Il comune, avvalendosi delle ASL per gli aspetti igienico-sanitari, vigila e controlla lo svolgimento delle attività funebri al fine di garantire agli utenti il diritto di scegliere liberamente l’impresa funebre di cui avvalersi, senza intervenire direttamente sulla domanda e sull’offerta dei servizi nonché sulla definizione delle tariffe, ad esclusione delle seguenti prestazioni a carico della stessa amministrazione comunale:

a) servizio funebre obbligatorio di cadaveri, nei casi di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero nel caso di disinteresse;

b) servizio obbligatorio di raccolta e di trasferimento all’obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico ovvero in abitazione o in luogo privati, a seguito di richiesta dell’autorità giudiziaria.

2. Il contratto di servizi funebri deve essere conferito per iscritto a un’impresa funebre autorizzata.

3. Il conferimento del mandato di cui al comma 2 ha luogo nella sede autorizzata, principale o secondaria, dell’impresa funebre cui esso è conferito ovvero, su richiesta dei familiari, presso l’abitazione del defunto o dell’avente titolo, purché al di fuori di strutture socio-sanitarie di ricovero e cura nonché di strutture socio-sanitarie pubbliche o private e cimiteri. È vietato l’uso di sedi e di uffici mobili.

4. È fatto divieto a chiunque di segnalare o comunque di portare a conoscenza di imprese funebri il decesso di persone. È altresì fatto divieto al personale adibito a ente pubblico, a strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura e assimilate, pubbliche o private, a strutture deputate ai pubblici servizi e a gestori di un servizio di ambulanze di indirizzare il dolente nella scelta dell’impresa funebre.

5. Nello svolgimento dell’attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, è vietato proporre direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regalie di valore o vantaggi di qualsiasi genere, al fine di ottenere informazioni tese all’acquisizione di mandati.

6. Il mandato conferito dagli aventi titolo sul defunto deve contenere l’informativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e l’eventuale sussistenza dei rapporti di cui all’articolo 9, comma 2, della presente legge.


Art. 13. (Trasporti funebri)

1. Costituisce trasporto di salma il suo trasferimento, dal luogo di decesso ai locali di osservazione quali il servizio mortuario sanitario, il deposito di osservazione comunale, l’obitorio, la casa funeraria, la residenza del defunto o degli aventi titolo ed eccezionalmente in altri luoghi, in quest’ultimo caso su autorizzazione del comune previo parere dell’ASL. Tale trasporto può avvenire sul territorio nazionale, entro ventiquattro ore dalla morte, indipendentemente dalla circostanza che sia o meno intervenuto l’accertamento di morte, nel rispetto delle norme igienicosanitarie. Il trasporto ha luogo in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, a mezzo di auto funebre condizionata nel vano di carico, sulla quale sono adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall’esterno e la salma racchiusa in idoneo contenitore non sigillato.

2. Il medico intervenuto al momento della constatazione del decesso certifica preventivamente la possibilità del trasferimento della salma, nell’eventualità che i familiari o gli aventi titolo, nonchè i soggetti esercenti l’attività funebre ne facciano in seguito richiesta, qualora non rilevi pericoli per l’igiene pubblica ed escluda il sospetto di morte dovuta a reato. Tale certificazione, insieme alla richiesta dei familiari ed alla dichiarazione dell’addetto al trasporto indicante le modalità del trasporto stesso, è titolo valido e sufficiente per il trasferimento della salma. Dell’eventuale trasferimento è data comunicazione da parte del soggetto esercente l’attività funebre incaricato, anche per telefax o altra via telematica:

a) al comune in cui è avvenuto il decesso ed al comune in cui è destinata la salma;

b) all’azienda sanitaria locale competente per il luogo di destinazione della salma;

c) al responsabile della struttura ricevente.

3. Il responsabile della struttura ricevente, o un suo delegato, registra l’accettazione della salma con l’indicazione del luogo di partenza, dell’orario di arrivo e dell’addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche per fax o altra via telematica, ai soggetti di cui alle lettere a) e b). Il responsabile della struttura ricevente conserva copia del documento ricevuto per ogni salma transitata. Qualora non sia stato effettuato al luogo di decesso, è cura del comune di destinazione della salma avvisare il medico necroscopo per effettuare l’accertamento di morte tramite fax o altra via telematica al comune di decesso per il rilascio della relativa documentazione. Quando la famiglia o aventi titolo scelgono il trasporto alla casa funeraria, entro le ventiquattro ore dal decesso, tale scelta non è gravata dagli eventuali costi corrispondenti a servizi necroscopici effettuati dalla struttura sanitaria.

4. In caso di sospetto di morte dovuta a reato sono l’Autorità giudiziaria o quella di pubblica sicurezza intervenute che autorizzano il trasporto all’obitorio o alle strutture autorizzate.

5. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del feretro dal luogo ove lo stesso è stato sigillato al luogo di destinazione, sia esso un cimitero, un crematorio o un luogo di onoranze. Il trasporto di salma o di cadavere previamente identificato a cura dell’addetto al trasporto, è riservato ai soggetti titolati alla sua esecuzione, che è da effettuare con mezzo funebre e con personale necessario, secondo la normativa vigente in materia d’igiene e sanità pubblica, di servizi funebri, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L’addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, prima della partenza:

a) verifica l’identità del cadavere e che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

b) garantisce la regolarità della movimentazione del feretro relativamente al personale ed all’auto funebre impiegata;

c) redige apposito verbale da cui deve risultare l’itinerario del tragitto dal luogo di partenza in cui si trova il cadavere a quello di destinazione.

6. Per i trasporti di cadavere all’estero la verifica è effettuata dall’ASL che può disporre l’adozione di particolari misure igienico-sanitarie. Per i trasporti di cadavere all’interno del territorio nazionale non è obbligatoria la somministrazione del trattamento antiputrefattivo previsto dall’articolo 32 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, fermo restando la sua obbligatorietà per i cadaveri destinati all’estero. L’addetto al trasporto di cadavere appone su una delle viti di chiusura del coperchio del cofano funebre un sigillo sul quale sono impressi il nominativo dell’impresa funebre ed il numero di autorizzazione. Una copia del verbale di verifica, recante le medesime informazioni del sigillo, accompagna il feretro a destinazione, una copia è trasmessa al comune di decesso ed una copia conservata dall’incaricato al trasporto. Nel caso di trasporto di cadavere sul territorio nazionale, detto verbale sostituisce l’autorizzazione al trasporto prevista dagli articoli 23 e 24 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990; del trasporto si deve dare preventiva comunicazione, via fax o altra via telematica, al comune di partenza e a quello di destinazione previo accordo con i servizi cimiteriali. Per i trasporti all’estero l’autorizzazione al trasporto è rilasciata dal comune di decesso.

7. È escluso dalla nozione di trasporto di salma e di cadavere il trasferimento interno al luogo di decesso quando questo è in una struttura sanitaria, casa di riposo (RSA), istituto pubblico o privato di assistenza, ricovero e cura. Tale trasferimento è svolto unicamente da personale incaricato dalla direzione sanitaria, che a nessun titolo può essere collegato ad un soggetto esercente l’attività funebre. Le gestioni del servizio mortuario e obitoriale in corso, svolte in contrasto con quanto disposto dal presente articolo, cessano alla scadenza di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta e la decorosa composizione nel feretro, il prelievo di quest’ultimo con il relativo trasferimento, compresa l’eventuale sosta per cerimonie religiose e civili, e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione. I comuni devono controllare che nello svolgimento dei trasporti funebri, come pure nelle operazioni cimiteriali, sia presente un numero di addetti pari a quanto individuato nei documenti di valutazione dei rischi predisposto dal soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività funebre.

9. I trasporti di cassette di ossa e di urne cinerarie non hanno controindicazioni igienico-sanitarie e possono essere svolti da chiunque. Il trasporto di cadavere esumato o estumulato e di resti mortali da un cimitero ad un altro o al crematorio si esegue, su richiesta dei familiari ai soggetti abilitati e su autorizzazione del comune ove erano sepolti, adottando le misure necessarie al decoro ed alla salute pubblica.

10. Ai contravventori alle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 12.000 euro.

11. Ogni trasporto funebre di salma o di cadavere è svolto a pagamento, previo incarico di chi lo commissiona da un’impresa funebre. I costi del trasporto sono a carico di chi lo richiede o lo dispone; per quanto riguarda i servizi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), i costi sono a carico del comune dove ha avuto luogo il decesso.

12. Il trasporto funebre non può essere gravato di alcun diritto fisso ed i corrispettivi per il rilascio dei documenti connessi al decesso devono essere commisurati all’effettivo impegno economico sostenuto dalla pubblica amministrazione per redigerli.

 

Art. 14. (Caratteristiche dei feretri e confezionamento)

1. Per garantire il libero trasporto dei feretri sul territorio nazionale, sono definite le caratteristiche che devono avere i cofani funebri in relazione alla destinazione finale, sia essa l’inumazione, la tumulazione in loculo stagno o areato, la cremazione e la loro modalità di confezionamento:

a) il legno utilizzato per produrre gli stessi deve essere di provenienza legale ai sensi dell’articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010;

b) i cofani funebri devono essere interamente ed esclusivamente costruiti con tavole di legno massiccio. Per la pratica della tumulazione in loculo stagno è obbligatorio oltre alla suddetta cassa in legno massiccio anche l’utilizzo di una controcassa interna di zinco avente le caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente. Per l’inumazione, la cremazione e la tumulazione in loculo areato la presenza della controcassa stessa non è richiesta;

c) sul coperchio del feretro deve essere apposta una targhetta identificativa fatta di materiale inossidabile e non alterabile recante incisione con nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto contenuto all’interno dello stesso;

d) sulla cassa di legno, in posizione ben visibile, devono essere impressi in maniera indelebile ed inequivocabile sia il marchio del fabbricante che l’indicazione geografica di produzione, oltre al numero identificativo ed univoco di serie del prodotto. La marchiatura può essere effettuata utilizzando sia i metodi tradizionali a punzone, che quelli di stampatura o di etichettatura ad inchiostro o a trasferimento di pigmenti. È fatto assoluto divieto a soggetti non produttori di effettuare marchiature sul prodotto, se non in maniera integrativa e complementare a quello del fabbricante. Nello specifico l’etichettatura dei cofani funebri di legno è descritta dalla norma UNI 11520:2014. Al fine di consentire l’utilizzo di giacenze, è prorogata per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge la possibilità di utilizzo, in occasione di funerale, di bare conformi al regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

e) quando è utilizzata la sola cassa di legno, la stessa deve essere munita di involucro impermeabile, costituito chimicamente da solo carbonio idrogeno e ossigeno, biodegradabile di spessore minimo di 40 micron che vada a coprire, senza soluzione di continuità, il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore. Il fondo della cassa deve essere dotato di idoneo materiale assorbente ed enzimatico in caso di inumazione o tumulazione in loculo aerato. Tali materiali, così come la tappezzeria interna, devono essere costituiti chimicamente da solo carbonio idrogeno e ossigeno ed avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Il cofano funebre deve essere dotato di sistemi di impugnatura saldamente fissati sui fianchi dello stesso, portanti, per il sollevamento e la movimentazione, in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della sicurezza degli operatori;

f) nei casi in cui è contemplata la doppia cassa, di legno e di zinco, è obbligatorio l’uso di dispositivi, atti a ridurre la sovrappressione; in tali casi i materiali non devono avere necessariamente requisiti di biodegradabilità. Qualora, trascorso il tempo massimo di sepoltura si renda necessaria la cremazione, i materiali interni al cofano, quali rivestimenti, materassi, coperte e cuscini devono avere un indice di limite di ossigeno (LOI) massimo pari a 25, corrispondente ad una combustibilità in grado di non rilasciare gas tossici o aggressivi in quanto fortemente acidi, ossidanti, riducenti; devono essere di origine naturale cellulosica con un contenuto massimo del 30 per cento di natura cellulosica artificiale. I materiali plastici possono essere in polietilene e polipropilene. Tali materiali devono essere comunque costituiti esclusivamente da carbonio, idrogeno ed ossigeno. Le stesse caratteristiche previste per i materiali interni al cofano valgono anche per i materiali utilizzati per il sudario e per la vestizione della salma. Dai materiali utilizzabili per la vestizione della salma sono comunque da escludersi indumenti in gomma o in PVC;

g) indipendentemente dalla destinazione d’uso, tutti i materiali tessili, metallici e plastici interni al cofano, compresi quelli utilizzati per la vestizione della salma, devono essere, al momento della loro immissione sul mercato, conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e l’istituzione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche. Ad eccezione dei prodotti utilizzati per la vestizione della salma, è obbligatoria la tracciabilità completa dei prodotti interni al cofano, relativamente alla loro produzione e commercializzazione allo scopo di identificare le responsabilità nel caso di non rispetto dei requisiti cogenti;

h) nella cassa di legno utilizzata per tumulazione in loculo areato i materiali tessili interni al cofano devono essere di origine naturale cellulosica con un contenuto massimo del 30 per cento di natura cellulosica artificiale; i materiali plastici possono essere in polietilene e polipropilene; tali materiali non devono possedere necessariamente requisiti di biodegradabilità;

i) nella cassa di legno utilizzata per la cremazione i materiali interni al cofano devono avere un indice di LOI massimo pari a 25, corrispondente ad una combustibilità in grado di non rilasciare gas tossici o aggressivi in quanto fortemente acidi, ossidanti, riducenti; devono essere di origine naturale cellulosica con un contenuto massimo del 30 per cento di natura cellulosica artificiale. I materiali plastici possono essere in polietilene e polipropilene. Tali materiali devono essere comunque costituiti esclusivamente da carbonio, idrogeno ed ossigeno; i suddetti materiali non devono possedere necessariamente requisiti di biodegradabilità. Le stesse caratteristiche previste per i materiali interni al cofano valgono anche per i materiali utilizzati per il sudario e per la vestizione della salma. Dai materiali utilizzabili per la vestizione della salma sono comunque da escludersi indumenti in gomma o in PVC;

l) sul fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale assorbente ed enzimatico. Tali materiali, come la tappezzeria interna, hanno la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. I cofani funebri devono essere dotati di sistemi di impugnatura portanti per il sollevamento e la movimentazione, in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della sicurezza degli operatori. Nei casi in cui è contemplata la doppia cassa, di legno e di zinco, è obbligatorio l’uso di dispositivi, atti a ridurre la sovrappressione. Sul coperchio del feretro deve essere apposta una targhetta identificativa fatta di materiale inossidabile e non alterabile recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto contenuto all’interno dello stesso.

2. Limitatamente ad operazioni cimiteriali quali esumazioni ed estumulazioni di resti mortali da avviare alla reinumazione o alla cremazione, possono essere utilizzati per il solo trasporto contenitori di materiali diversi da quelli previsti dal comma 1, ma comunque autorizzati dal ministero della Salute e conformi alle norme UNI 11519:2014 «Cofani funebri — Casse di legno — Cofani non-CSP — Metodi di prova e criteri di verifica per l’idoneità all’impiego» e UNI 11520:2014 «Cofani funebri — Casse di legno — Terminologia, componenti, tipologie costruttive, requisiti, etichettatura».

3. Sono vietati la commercializzazione e l’utilizzo di materiali e di prodotti non certificati e non rispondenti alle norme UNI esistenti in materia. Spetta alle ASL e agli organi di polizia o soggetti terzi individuati dal Ministero, il compito di controllare e segnalare alle autorità competenti eventuali violazioni, applicando ove si rendesse necessario le sanzioni di legge.

4. Le aziende produttrici o di commercializzazione devono obbligatoriamente essere iscritte al registro nazionale istituito e aggiornato dal Ministero della salute o da altro soggetto appositamente da quest’ultimo delegato. Tale registro è consultabile su internet ed è di ausilio sia per coadiuvare gli organi preposti al controllo al fine delle verifiche, sia per gli acquirenti dei prodotti stessi. L’iscrizione al registro è necessaria per tutti i produttori che fabbricano e commercializzano i loro prodotti all’interno del territorio italiano ed impegna gli stessi, fra l’altro, all’uso di soli materiali provvisti di certificato di idoneità in relazione al loro impiego finale, sia esso inumazione, tumulazione in loculo aerato, tumulazione in loculo stagno o cremazione. Tale certificato di idoneità deve essere rilasciato da enti certificatori riconosciuti e autorizzati dal Ministero della salute o da un soggetto da quest’ultimo appositamente delegato.

5. Il confezionamento del feretro avviene per opera del soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività funebre secondo quanto previsto all’articolo 13, comma 5, in qualità di incaricato di pubblico servizio e provvedendo a redigere un certificato di conformità da rilasciare agli aventi titolo sul defunto. Il costruttore è responsabile della costruzione del cofano funebre e delle relative caratteristiche in conformità alle disposizioni previste dalla presente legge.


Art. 15.
(Case funerarie e servizi mortuari)

1. La realizzazione e l’esercizio di una casa funeraria, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), numero 1), all’interno della quale possono essere presenti anche una o più sale destinate alla custodia e all’esposizione dei defunti, nonché alla celebrazione e al commiato, sono autorizzate dal comune territorialmente competente in piena autonomia del soggetto gestore per quanto riguarda gli orari di apertura in funzione dei servizi richiesti dai dolenti, gli orari di fissazione dei funerali e l’organizzazione aziendale.

2. L’accesso a una casa funeraria avviene su richiesta del familiare del defunto o di un altro soggetto avente titolo.

3. Per l’esercizio delle attività, ferma restando la necessità del rispetto delle norme UNI EN 15017:2006, le dotazioni strutturali e impiantistiche della casa funeraria devono essere conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificate nell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, integrate da quanto previsto dalla presente legge.

4. La casa funeraria deve disporre di spazi per la sosta e per la preparazione dei defunti e di una camera ardente o sala del commiato. In termini di accessibilità devono essere consentite l’entrata e l’uscita autonome senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. Deve essere previsto un accesso dall’esterno per i visitatori.

5. I requisiti minimi strutturali che devono possedere le case funerarie sono:

a) locale di osservazione o di sosta delle salme;

b) camera ardente o sala di esposizione;

c) locale di preparazione dei defunti;

d) servizi igienici per il personale;

e) servizi igienici per i dolenti;

f) sala per onoranze funebri al feretro;

g) almeno una cella frigorifera;

h) deposito per i materiali.

6. Le case funerarie non possono essere collocate all’interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nei cimiteri e nei crematori. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi mortuari.

7. Nelle case funerarie non possono essere realizzati e gestiti forni crematori.

8. I servizi mortuari sanitari e le attività necroscopiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2), costituiscono servizi della struttura sanitaria e possono essere gestiti solo in forma diretta o affidati, previa gara ad evidenza pubblica, a soggetti terzi che a nessun titolo possono essere esercenti di attività funebri o soggetti a essi riconducibili.


Art. 15.
(Case funerarie e servizi mortuari)

1. La realizzazione e l’esercizio di una casa funeraria, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), numero 1), all’interno della quale possono essere presenti anche una o più sale destinate alla custodia e all’esposizione dei defunti, nonché alla celebrazione e al commiato, sono autorizzate dal comune territorialmente competente in piena autonomia del soggetto gestore per quanto riguarda gli orari di apertura in funzione dei servizi richiesti dai dolenti, gli orari di fissazione dei funerali e l’organizzazione aziendale.

2. L’accesso a una casa funeraria avviene su richiesta del familiare del defunto o di un altro soggetto avente titolo.

3. Per l’esercizio delle attività, ferma restando la necessità del rispetto delle norme UNI EN 15017:2006, le dotazioni strutturali e impiantistiche della casa funeraria devono essere conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificate nell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, integrate da quanto previsto dalla presente legge.

4. La casa funeraria deve disporre di spazi per la sosta e per la preparazione dei defunti e di una camera ardente o sala del commiato. In termini di accessibilità devono essere consentite l’entrata e l’uscita autonome senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. Deve essere previsto un accesso dall’esterno per i visitatori.

5. I requisiti minimi strutturali che devono possedere le case funerarie sono:

a) locale di osservazione o di sosta delle salme;

b) camera ardente o sala di esposizione;

c) locale di preparazione dei defunti;

d) servizi igienici per il personale;

e) servizi igienici per i dolenti;

f) sala per onoranze funebri al feretro;

g) almeno una cella frigorifera;

h) deposito per i materiali.

6. Le case funerarie non possono essere collocate all’interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nei cimiteri e nei crematori. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi mortuari.

7. Nelle case funerarie non possono essere realizzati e gestiti forni crematori.

8. I servizi mortuari sanitari e le attività necroscopiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2), costituiscono servizi della struttura sanitaria e possono essere gestiti solo in forma diretta o affidati, previa gara ad evidenza pubblica, a soggetti terzi che a nessun titolo possono essere esercenti di attività funebri o soggetti a essi riconducibili.

 

Art. 17. (Attività collaterali e integrative)

1. Le imprese funebri, qualora effettuino altre prestazioni di servizio o cessione di beni rispetto a quelle definite dal presente titolo, devono essere in possesso dei requisiti stabiliti relativi alle singole prestazioni di servizio o cessioni di beni.

 

Art. 18. (Vigilanza e sanzioni)

1. I comuni e le ASL vigilano e controllano l’osservanza delle norme per le attività funebri nel territorio di riferimento.

2. Gli oneri per la vigilanza e per il controllo sono coperti da risorse proprie dei comuni e delle ASL e dai proventi derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo.

3. Le violazioni alla presente legge da parte dei soggetti esercenti attività di impresa funebre sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro, salvo quanto previsto dai commi seguenti.

4. Le violazioni alle disposizioni dell’articolo 8 e dell’articolo 13 sono soggette, a seconda della gravità, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

5. In caso di violazione alle disposizioni dell’articolo 12, le sanzioni di cui al comma 4 del presente articolo sono duplicate.

6. In caso di violazione delle disposizioni dell’articolo 12, comma 4, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del presente articolo si applica la pena della reclusione da un minimo di dodici mesi a un massimo di cinque anni per chi ha effettuato la segnalazione o la comunicazione e per il soggetto destinatario della stessa. La pena aggiuntiva della reclusione di cui al periodo precedente si applica anche in caso di violazione dell’articolo 12, comma 5.

7. In caso di recidiva, le violazioni alle disposizioni dell’articolo 12 comportano altresì la sospensione dell’attività per tre mesi decorrenti dalla notificazione dell’accertamento definitivo e non impugnabile della violazione, elevati a sei mesi in caso di violazione delle disposizioni dell’articolo 12, commi 4 e 5. In caso di violazioni particolarmente gravi è altresì disposta la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

8. Sono fatte salve le fattispecie costituenti reati relative alle violazioni delle disposizioni della presente legge.

Trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche legge 127/2017 art.1 c.125-129